In relazione al massacro in Francia di ieri.
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Costituzione della Repubblica Italiana – Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
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In pratica viene sancita la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di stampa e la libertà di parola.
In sintesi: la libertà di espressione.
Tale libertà di espressione, uno dei cardini essenziali di ogni democrazia, viene riconosciuta anche dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo:
“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”
e ripresa dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali:
“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche , e senza considerazione di frontiera.”
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Una violazione di tali principi è da considerare a tutti gli effetti una dichiarazione di guerra?
Sono passata da qui ieri, ma non ho commentato perchè la parola guerra mi rifiuto di prenderla in considerazione. Oggi dopo tutte le notizie e fatti che continuano ad avvenire in Francia, ho sentito ripetere la parola guerra troppe volte. Probabilmente ci stiamo arrivando…sempre ammesso che non ci siamo già da un pezzo…
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Ultima spiaggia… Tristissimo…
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